
"Si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'articolo 13, comma 3, del Testo Unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile. Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'articolo 702-ter c.p.c. deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo. Ciò in quanto con la conversione del rito si applicano al processo le disposizioni del libro secondo del codice di procedura civile per le quali il contributo è dovuto per intero. ...omissis... Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello il contributo unificato è dovuto per intero."
In vigore dal 01/01/2012
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia come modificato dalla Legge Finanziaria 2011 e cd Legge Stabilità
Circolare del 21.9.2011: Contributo Unificato nel Processo Tributario
Circolare del 4.8.2009: nuovo Procedimento Sommario ex art. 702 bis c.p.c.
Circolare del 26.10.2007: Rimborso Contributo Unificato.
Nota del 14.7.2005: Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.