Di seguito gli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), con applicazione dei coefficienti indicati in tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
Art. 14 D.Lgs. 346/1990
"La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
... (OMISSIS) ...
- c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse".
Art. 17 D.Lgs. 346/1990
"La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
... (OMISSIS) ...
- c ) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia ... omissis".
DECRETO 23 dicembre 2009
Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.
(GU n. 303 del 31-12-2009 )
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto ...
... (OMISSIS) ...
Art. 1.
- Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'.
- Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'.
- Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in
ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1
per cento , come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2.
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010.
Roma, 23 dicembre 2009
Il direttore generale delle Finanze: La Pecorella
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
Allegato
| Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell'1% |
| 0 a 20 | |95,00 |
| da 21 a 30 | |90,00 |
| da 31 a 40 | |85,00 |
| da 41 a 45 | |80,00 |
| da 46 a 50 | |75,00 |
| da 51 a 53 | |70,00 |
| da 54 a 56 | |65,00 |
| da 57 a 60 | |60,00 |
| da 61 a 63 | |55,00 |
| da 64 a 66 | |50,00 |
| da 67 a 69 | |45,00 |
| da 70 a 72 | |40,00 |
| da 73 a 75 | |35,00 |
| da 76 a 78 | |30,00 |
| da 79 a 82 | |25,00 |
| da 83 a 86 | |20,00 |
| da 87 a 92 | |15,00 |
| da 93 a 99 | |10,00 |