
Gli interessi legali sono concepiti nel nostro ordinamento come il frutto del godimento di una somma di danaro. Quindi, il Codice Civile, all'art. 1284, prevede che per il solo fatto che si disponga di danaro altrui questo maturi (ecco perché l'uso di questo termine) il proprio frutto in una percentuale della somma stessa. Taluno ritiene che "legali" siano tutti gli interessi il cui saggio sia previsto dalla legge. In realtà, comunemente, per interessi legali, si intendono quelli previsti dalla norma appena citata del codice civile. La misura del tasso di interesse legale è fissata annualmente dal Ministro dell’Economia che, con proprio decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, ne modifica la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo (art. 1284 cod. civile).
La norma del codice civile e i decreti di modifica del saggio di interesse legale si possono trovare nella pagina "documenti interessi legali" (icona rossa con graffetta in alto). Una TABELLA completa del saggio degli interessi legali previsti dal 1942 ad oggi č in fondo a questa pagina.
Il termine "mora" allude ad un inadempimento, in particolare, nel caso di specie, all'illecito mancato pagamento nel termine previsto da accordi o dalla legge. L'interesse di mora (per il cui commento si rimanda alla pagina Guida sugli Interessi di Mora) incorpora, quindi, un intento sanzionatorio contro la parte che sta ritardando il pagamento e a favore di chi sta, viceversa, subendo la carenza di danaro. Il tsso degli interessi di mora è, di conseguenza, molto più elevato del semplice tasso di interesse legale.
Talvolta si parla di interessi convenzionali, e ciò accade qualora le parti ne abbiano determinato la misura. Da notarsi che ogni previsione di interessi in misura superiore a quella legale deeo essere concordata per iscritto dalle parti. Convenzionale significa appunto su convenzione, su accordo delle parti.
L’interesse legale non è altro che una corrispondente quantità di danaro calcolata come percentuale sul capitale, denominata tasso o saggio di interesse. L'interesse legale viene calcolato in regime di capitalizzazione semplice, ricavabile con una semplice funzione.
Se indichiamo con:
C = Capitale investito,
i = tasso di interesse annuo (saggio percentuale)
t = tempo (solitamente in gg.)
l’interesse (I), in regime di capitalizzazione semplice, sarà:
I = C x i x t
e facciamo anche un esempio ponendo:
Capitale = 1250,00;
Interesse = 3,5%;
Tempo = 1 anno;
In questo caso:
Interesse Legale = 1250,00 x (3,5/100) x 1
quindi 43,75.
L'esempio sopra esposto andrebbe più correttamente così riscritto:
Interesse Legale = 1250,00 x (3,5/100) x (365/365)
ed in tal modo siamo in grado di calcolare le frazioni di anno costituite da un tot numero di giorni. Ad esempio l'interesse per 120 giorni sarebbe:
Interesse Legale = 1250,00 x (3,5/100) x (120/365).
L'interesse legale è sempre previsto in "ragione di anno", quindi per l'intero anno. Tuttavia non tutti gli anni sono uguali proprio nella durata e abbiamo ogni 4 anni un anno di 366 giorni. E' opportuno tenere in considerazione quel giorno e quell'anno dovrà essere considerato di 366 giorni in questo modo, riferito all'esempio precedente:
Interesse Legale = 1250,00 x (3,5/100) x (120/366)
con una differenza che, tuttavia, è veramente residuale.
I frutti del danaro, quindi gli interessi legali, non sono la pianta e quindi non maturano a loro volta interessi. Gli interessi, ovvero gli interessi maturati da un dato capitale nel periodo di tempo considerato, non vengono aggiunti al capitale che li ha prodotti e, quindi, non maturano a loro volta interessi. Questa è la ratio legislativa dell'art. 1283 del codice civile che prevede una norma scritta così: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi ". Come si vede dopo un po', talvolta, il frutto diventa pianta a sua volta.
| Dal | Al | Interesse legale | Disposizione Normativa |
|---|---|---|---|
| 21.04.1942 | 15.12.1990 | 5,0% | |
| 16.12.1990 | 31.12.1996 | 10,0% | L. 26/11/1990, n. 353 |
| 01.01.1997 | 31.12.1998 | 5,0% | L. 23/12/1996, n. 662 |
| 01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5% | D.M. 10 dicembre 1998 |
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5% | D.M. 11 dicembre 2000 |
| 01.01.2002 | 31.12.2003 | 3,0% | D.M. 11 dicembre 2001 |
| 01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5% | D.M. 1 dicembre 2003 |
| 01.01.2008 | 31.12.2009 | 3,0% | D.M. 12 dicembre 2007 |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 1,0% | D.M. 4 dicembre 2009 |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 1,5% | D.M. 7 dicembre 2010 |
| 01.01.2012 | 2,5% | D.M. 12 dicembre 2011 |
Segnalaci sentenze, circolari interpretative, argomenti che hai approfondito o notizie di interesse per il sito. Aiutaci a crescere e a diffondere notizie interessanti per tutti gli utenti. Ogni contributo sarą esaminato attentamente dalla Redazione. Leggi come diventare autore di FatturAmica.it.