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domenica 5 settembre 2010
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Calcolo Interessi Moratori

La Tabella aggiornata degli Interessi di Mora

Cosa sono gli interessi di mora?

Il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha introdotto una disciplina punitiva per chi ritarda nei pagamenti, stabilendo da un lato che, salvo diverso accordo, il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali è di 30 giorni e dall’altro che in caso di ritardato pagamento l’interesse da pagare sia in qualche modo satisfativo per il creditore.

Quando si applica l’interesse di mora?

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati dopo l’ 8 agosto 2002 e riguardano tutti i contratti stipulati da imprese, professionisti e pubblica amministrazione. Non si applica al contratto stipulato con il privato consumatore.

Qual è l’aliquota dell’interesse di mora?

Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al tasso di interesse stabilito dalla BCE - Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti percentuali. Vedasi l’art 5 L 231/02 qui sotto riportato per intero. Per i prodotti deteriorabili il tasso BCE viene, invece, aumentato di ben 9 punti percentuali

Quando si può parlare di prodotti deteriorabili?

Prodotti deteriorabili sono:

  • prodotti alimentari preconfezionati con un periodo di vita commerciale inferiore a novanta giorni indicato in etichetta;
  • prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento completo e presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche;
  • prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi costituiti in tutto o in parte da determinati elementi (quali latte e derivati, carni fresche, prodotti della pesca freschi, prodotti d’uovo, prodotti ortofrutticoli freschi, paste fresche).
Stesso saggio di interessi per la "subfornitura".

L'art. 4 della L. 18 giugno 1998 n. 192 (c.d. "Legge sulla Subfornitura") è stato a suo tempo modificato copiando la dizione dell'art. 5 della L 231/02, riportato per esteso nella pagina di documentazione interessi di mora (icona rossa in alto).
Qualora si configuri una subfornitura (ai sensi dell'art. 1 della stessa legge), quindi, si applicheranno sempre gli interessi di mora calcolati dalla nostra pagina di calcolo. La norma afferma: "in caso di mancato rispetto di pagamento il committtente deve al subfornitore, senza bisogno di messa in mora, un interesse pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea effettuato il primo giorno di calendario del semestre in questione ...". Trattasi della stessa dizione dell'art. 5 D.Lgs. 231/02. Non solo: nel caso di mancato pagamento eccedente i 30 giorni, rispetto al termine convenuto, si applicherà una penale pari al 5% dell'importo in relazione al quale il debitore non ha rispettato i termini.

I valori considerati dal programma sono i seguenti:

Dal Al Tasso BCE Maggiorazione Totale
08.08.2002 31.12.02 3,35 % 7 % 10,35 %
01.01.2003 30.06.03 2,85 % 7 % 9,85 %
01.07.2003 31.12.03 2,10 % 7 % 9,10 %
01.01.2004 30.06.04 2,02 % 7 % 9,02 %
01.07.2004 31.12.04 2,01 % 7 % 9,01 %
01.01.2005 30.06.05 2,09 % 7 % 9,09 %
01.07.2005 31.12.05 2,05 % 7 % 9,05 %
01.01.2006 30.06.06 2,25 % 7 % 9,25 %
01.01.2007 30.06.07 3,58 % 7 % 10,58 %
01.07.2007 31.12.07 4,07 % 7 % 11,07 %
01.01.2008 30.06.08 4,20 % 7 % 11,20 %
01.07.2008 31.12.08 4,10 % 7 % 11,10 %
01.01.2009 30.06.09 2,50 % 7 % 9,50 %
30.06.2009 31.12.09 1,00 % 7 % 8,00 %
01.01.2010 30.06.10 1,00 % 7 % 8,00 %
01.07.2010 31.12.10 1,00 % 7 % 8,00 %

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