
Il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha introdotto una disciplina punitiva per chi ritarda nei pagamenti, stabilendo da un lato che, salvo diverso accordo, il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali è di 30 giorni e dall’altro che in caso di ritardato pagamento l’interesse da pagare sia in qualche modo satisfativo per il creditore.
Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati dopo l’ 8 agosto 2002 e riguardano tutti i contratti stipulati da imprese, professionisti e pubblica amministrazione. Non si applica al contratto stipulato con il privato consumatore.
Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al tasso di interesse stabilito dalla BCE - Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti percentuali. Vedasi l’art 5 L 231/02 qui sotto riportato per intero. Per i prodotti deteriorabili il tasso BCE viene, invece, aumentato di ben 9 punti percentuali
Prodotti deteriorabili sono:
L'art. 4 della L. 18 giugno 1998 n. 192 (c.d. "Legge sulla Subfornitura") è stato a suo tempo modificato copiando la dizione dell'art. 5 della L 231/02, riportato per esteso nella pagina di documentazione interessi di mora (icona rossa in alto).
Qualora si configuri una subfornitura (ai sensi dell'art. 1 della stessa legge), quindi, si applicheranno sempre gli interessi di mora calcolati dalla nostra pagina di calcolo. La norma afferma: "in caso di mancato rispetto di pagamento il committtente deve al subfornitore, senza bisogno di messa in mora, un interesse pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea effettuato il primo giorno di calendario del semestre in questione ...". Trattasi della stessa dizione dell'art. 5 D.Lgs. 231/02. Non solo: nel caso di mancato pagamento eccedente i 30 giorni, rispetto al termine convenuto, si applicherà una penale pari al 5% dell'importo in relazione al quale il debitore non ha rispettato i termini.
I valori considerati dal programma sono i seguenti:
| Dal | Al | Tasso BCE | Maggiorazione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2002 | 31.12.02 | 3,35 % | 7 % | 10,35 % |
| 01.01.2003 | 30.06.03 | 2,85 % | 7 % | 9,85 % |
| 01.07.2003 | 31.12.03 | 2,10 % | 7 % | 9,10 % |
| 01.01.2004 | 30.06.04 | 2,02 % | 7 % | 9,02 % |
| 01.07.2004 | 31.12.04 | 2,01 % | 7 % | 9,01 % |
| 01.01.2005 | 30.06.05 | 2,09 % | 7 % | 9,09 % |
| 01.07.2005 | 31.12.05 | 2,05 % | 7 % | 9,05 % |
| 01.01.2006 | 30.06.06 | 2,25 % | 7 % | 9,25 % |
| 01.01.2007 | 30.06.07 | 3,58 % | 7 % | 10,58 % |
| 01.07.2007 | 31.12.07 | 4,07 % | 7 % | 11,07 % |
| 01.01.2008 | 30.06.08 | 4,20 % | 7 % | 11,20 % |
| 01.07.2008 | 31.12.08 | 4,10 % | 7 % | 11,10 % |
| 01.01.2009 | 30.06.09 | 2,50 % | 7 % | 9,50 % |
| 30.06.2009 | 31.12.09 | 1,00 % | 7 % | 8,00 % |
| 01.01.2010 | 30.06.10 | 1,00 % | 7 % | 8,00 % |
| 01.07.2010 | 31.12.10 | 1,00 % | 7 % | 8,00 % |