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Calcolo Interessi Moratori

La Tabella aggiornata degli Interessi di Mora

Cosa sono gli interessi di mora?

Il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha introdotto una disciplina punitiva per chi ritarda nei pagamenti, stabilendo da un lato che, salvo diverso accordo, il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali sia di 30 giorni e dall’altro che, in caso di ritardato pagamento, l’interesse da pagare sia in qualche modo satisfativo per il creditore e, di riflesso, punitivo per il debitore inadempiente.



Quando si applica l’interesse di mora?

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati dopo l’ 8 agosto 2002 e riguardano tutti i contratti stipulati da imprese, professionisti e pubblica amministrazione. Non si applica al contratto stipulato con il privato consumatore.



Qual è l’aliquota dell’interesse di mora?

Per calcolare l'interesse di mora, salvo diverso accordo delle parti, si utilizza un particolare tasso di interesse stabilito dalla BCE (precisamente il "saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua piú recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione") aumentato di 7 punti percentuali. Vedasi l’art 5 L 231/02 riportato per intero nella pagina documentazione (icona rossa sopra). Per i prodotti deteriorabili il tasso BCE viene, invece, aumentato di ben 9 punti percentuali



Quando si puó parlare di prodotti deteriorabili?

Prodotti Agricoli e Alimentari

Il c.d. Decreto Liberalizzazioni del Governo Monti (DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n.1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (G.U. Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2012) ha introdotto delle novità in merito ai prodotti deteriorabili, classificandoli in modo più puntuale.

Prodotti deteriorabili, sulla base delle nuove norme, sono:

  • a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  • b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; ;
  • c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
  • d) tutti i tipi di latte.


Necessaria la forma scritta per i prodotti agricoli.
Il Decreto Liberalizzazioni, inoltre, introduce la seguente norma:

lI contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullita' la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullita' del contratto puo' anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Per i prodotti Agricoli e Alimentari gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.



Stesso saggio di interessi per la "subfornitura".

L'art. 4 della L. 18 giugno 1998 n. 192 (c.d. "Legge sulla Subfornitura") è stato a suo tempo modificato copiando la dizione dell'art. 5 della L 231/02, riportato per esteso nella pagina di documentazione interessi di mora (icona rossa in alto).
Qualora si configuri una subfornitura (ai sensi dell'art. 1 della stessa legge), quindi, si applicheranno sempre gli interessi di mora calcolati dalla nostra pagina di calcolo. La norma afferma: "in caso di mancato rispetto di pagamento il committtente deve al subfornitore, senza bisogno di messa in mora, un interesse pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea effettuato il primo giorno di calendario del semestre in questione ...". Trattasi della stessa dizione dell'art. 5 D.Lgs. 231/02. Ricordiamo, per la subfornitura, la previsione di una penale (ultronea rispetto al giá maggiorato tasso di interesse di mora): nel caso di mancato pagamento eccedente i 30 giorni, rispetto al termine convenuto, si applicherà una penale pari al 5% dell'importo in relazione al quale il debitore non ha rispettato i termini.

TABELLA Aggiornata del Tasso di Mora ex D.Lgs 231/02:

Dal Al Tasso BCE Maggiorazione Totale
08.08.2002 31.12.2002 3,35 % 7 % 10,35 %
01.01.2003 30.06.2003 2,85 % 7 % 9,85 %
01.07.2003 31.12.2003 2,10 % 7 % 9,10 %
01.01.2004 30.06.2004 2,02 % 7 % 9,02 %
01.07.2004 31.12.2004 2,01 % 7 % 9,01 %
01.01.2005 30.06.2005 2,09 % 7 % 9,09 %
01.07.2005 31.12.2005 2,05 % 7 % 9,05 %
01.01.2006 30.06.2006 2,25 % 7 % 9,25 %
31.06.2006 31.12.2006 2,83 % 7 % 9,83 %
01.01.2007 30.06.2007 3,58 % 7 % 10,58 %
01.07.2007 31.12.2007 4,07 % 7 % 11,07 %
01.01.2008 30.06.2008 4,20 % 7 % 11,20 %
01.07.2008 31.12.2008 4,10 % 7 % 11,10 %
01.01.2009 30.06.2009 2,50 % 7 % 9,50 %
30.06.2009 31.12.2009 1,00 % 7 % 8,00 %
01.01.2010 30.06.2010 1,00 % 7 % 8,00 %
01.07.2010 31.12.2010 1,00 % 7 % 8,00 %
01.01.2011 30.06.2011 1,00 % 7 % 8,00 %
01.07.2011 31.12.2011 1,25 % 7 % 8,25 %
01.01.2012 30.06.2012 1,00 % 7 % 8,00 %

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